03/12/08

Possibile il recesso durante la malattia

Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare un dipendente, con effetto immediato ed ovviamente soltanto in ordine ad una giusta causa, anche nel momento in cui quest’ultimo non sia fisicamente presente sul luogo di lavoro per malattia; la condizione di morbosità di un dipendente infatti non elimina il potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro, che dunque potrà provvedere ad inviare la lettera di recesso immediato nel caso in cui sia comunque venuto a conoscenza o entrato in possesso di elementi talmente gravi da poter giustificare un simile provvedimento. Tutto questo, fermo restando in linea di principio generale il mantenimento del diritto, da parte del lavoratore, alla conservazione del posto di lavoro ed alla retribuzione, per un periodo di tempo e con modalità stabiliti da leggi e contrattazioni collettive.
La regola resta valida anche nel momento in cui il provvedimento del licenziamento adottato da una azienda è proprio in conseguenza dell’inattendibilità – o della presunta inattendibilità - della malattia presentata dal dipendente. Con la sentenza datata 7 giugno 1995, la Corte di Cassazione aveva già espresso il proprio parere in merito, considerando legittime attività lavorative o extralavorative di un lavoratore in malattia, a patto che tali attività non rallentino o siano in contrasto con una pronta guarigione ed un immediato rientro sul posto di lavoro, oppure a patto che tali attività non siano palesemente in contrasto con lo stato di morbosità dichiarato.
Tale facoltà di rescindere un rapporto di lavoro anche durante il periodo di malattia del dipendente, avviene dunque in deroga alla normativa generale che disciplina le modalità del licenziamento; la giurisprudenza infatti prevede che il licenziamento comunicato durante il periodo di comporto sia inefficace per tutta la durata della malattia o comunque fino alla scadenza del comporto stesso, che rimane ad ogni modo una delle ipotesi per le quali è possibile la sospensione del rapporto di lavoro. (fonte: www.lavoronews.it).

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