04/12/08

Il codice disciplinare e la sua pubblicità

Il potere disciplinare è riconosciuto al datore di lavoro dall'art. 2106 c.c., secondo il quale l'inosservanza del dovere di diligenza, di obbedienza o dell'obbligo di fedeltà (arttt. 2104 e 2105 c.c.) espone il lavoratore all'applicazione di sanzioni disciplinari. Tale potere è legittimamente esercitato solo se volto a sanzionare inadempienze connesse alla prestazione lavorativa o comportamenti che compromettono l'esecuzione del contratto secondo i principi di correttezza e buona fede. Casistica:Si può incorrere in sanzioni disciplinari per:- mancata esecuzione della prestazione lavorativa; - ritardi ed assenze ingiustificate; - negligenza nell'esecuzione del lavoro; - stato di ubriachezza sul luogo di lavoro; - danneggiamento colpevole di beni aziendali; - violazione del segreto d'ufficio. Il potere disciplinare deve essere esercitato nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva. Il datore di lavoro ha l'onere, pena la nullità della sanzione irrogata, di portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna sanzione può essere applicata ed alle procedure di contestazione. Nella prassi, il datore di lavoro non sempre redige il codice disciplinare, ma più spesso si limita ad affiggere la parte del c.c.n.l. che prevede le sanzioni disciplinari.

Nessun commento: