Nel caso in cui il datore di lavoro, nei procedimenti di selezione per la promozione dei dipendenti, non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance, quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente; in tal caso grava sul lavoratore l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, il nesso causale tra inadempimento e l'evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva, e non ipotetica, probabilità di vittoria.
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22/02/09
Concorsi interni e obblighi di correttezza
Nel caso in cui il datore di lavoro, nei procedimenti di selezione per la promozione dei dipendenti, non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance, quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente; in tal caso grava sul lavoratore l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, il nesso causale tra inadempimento e l'evento dannoso, attraverso l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva, e non ipotetica, probabilità di vittoria.
11/01/09
Cassazione: apprezzamenti del pubblico su vicende giudiziarie non influenzano i magistrati
Gli inevitabili giudizi del pubblico su vicende giudiziarie che hanno avuto una vasta eco mediatica e che hanno suscitato "vasto clamore" non solo sono legitimi ma non influenzano in alcun modo le determinazioni dei giudici. Lo afferma la Corte di Cassazione nel motivare la decisione di far restare a Roma il processo contro l'immobiliarisa Coppola e il socio Raccis per il fallimento della Micop. La Corte spiega che lo scalpore suscitato nella collettività non influenza in alcun modo la libera decisione dei magistrati. In sostanza, non può considerarsi vietato "e foriero di inquinamento della determinazione del giudicante l'apprezzamento reso dalla societa' verso il fatto e il suo trattamento giudiziale". Del resto, spiega la Cassazione, "trattandosi di fatto di obiettivo allarme economico che ha alimentato clamore e sconcerto nell'opinione dell'intera nazione italiana, qualsiasi localita' a cui il processo dovesse pervenire a seguito di rimessione, sarebbe suscettibile di reazioni analoghe". Anche in relazione all'asserito "condizionamento conseguente al contenuto delle trasmissioni radio-televisive o dai messaggi di stampa , deve considerarsi che la libera espressione del pensiero a proposito di vicende socialmente rilevanti, costituisce dato ineliminabile nell'assetto democratico della societa'". In ogni caso, concludono di Giudici di Piazza Cavour, "stando alle allegazioni in atto, esse non risultano colorate da accesa polemica o critica corrosiva verso il Coppola, si' che non risulta che l'informazione abbia ecceduto in attacchi cosi' aspri ed astiosi, da efficacemente condizionare il giudicante, essendo incensurabile e fisiologica quella condotta che prenda atto del processo inerente a fatti di vasto clamore e diffusa emozione". Solo la "dimostrazione di gratuita critica e prevenuto astio, scollegato dall'accusa dibattuta in sede giudiziale, puo' assumere profili di inaccettabile critica" (fonte: studiocataldi.it).05/12/08
Cassazione: lavoro full time per i praticanti? E’ ammesso
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 28170/2008) hanno stabilito che i praticanti avvocati, non ammessi al patrocinio, possono essere dipendenti pubblici o privati, full time. Gli Ermellini hanno infatti chiarito che “trattandosi di preclusioni volte a garantire l’autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilità di cui all’art. 3 del RDL n. 1578/1933 non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell’apposito Registro Speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati”. 04/12/08
Il codice disciplinare e la sua pubblicità
Il potere disciplinare è riconosciuto al datore di lavoro dall'art. 2106 c.c., secondo il quale l'inosservanza del dovere di diligenza, di obbedienza o dell'obbligo di fedeltà (arttt. 2104 e 2105 c.c.) espone il lavoratore all'applicazione di sanzioni disciplinari. Tale potere è legittimamente esercitato solo se volto a sanzionare inadempienze connesse alla prestazione lavorativa o comportamenti che compromettono l'esecuzione del contratto secondo i principi di correttezza e buona fede. Casistica:Si può incorrere in sanzioni disciplinari per:- mancata esecuzione della prestazione lavorativa; - ritardi ed assenze ingiustificate; - negligenza nell'esecuzione del lavoro; - stato di ubriachezza sul luogo di lavoro; - danneggiamento colpevole di beni aziendali; - violazione del segreto d'ufficio. Il potere disciplinare deve essere esercitato nel rispetto dello Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva. Il datore di lavoro ha l'onere, pena la nullità della sanzione irrogata, di portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le norme relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna sanzione può essere applicata ed alle procedure di contestazione. Nella prassi, il datore di lavoro non sempre redige il codice disciplinare, ma più spesso si limita ad affiggere la parte del c.c.n.l. che prevede le sanzioni disciplinari.03/12/08
Possibile il recesso durante la malattia
Il datore di lavoro ha la facoltà di licenziare un dipendente, con effetto immediato ed ovviamente soltanto in ordine ad una giusta causa, anche nel momento in cui quest’ultimo non sia fisicamente presente sul luogo di lavoro per malattia; la condizione di morbosità di un dipendente infatti non elimina il potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro, che dunque potrà provvedere ad inviare la lettera di recesso immediato nel caso in cui sia comunque venuto a conoscenza o entrato in possesso di elementi talmente gravi da poter giustificare un simile provvedimento. Tutto questo, fermo restando in linea di principio generale il mantenimento del diritto, da parte del lavoratore, alla conservazione del posto di lavoro ed alla retribuzione, per un periodo di tempo e con modalità stabiliti da leggi e contrattazioni collettive.La regola resta valida anche nel momento in cui il provvedimento del licenziamento adottato da una azienda è proprio in conseguenza dell’inattendibilità – o della presunta inattendibilità - della malattia presentata dal dipendente. Con la sentenza datata 7 giugno 1995, la Corte di Cassazione aveva già espresso il proprio parere in merito, considerando legittime attività lavorative o extralavorative di un lavoratore in malattia, a patto che tali attività non rallentino o siano in contrasto con una pronta guarigione ed un immediato rientro sul posto di lavoro, oppure a patto che tali attività non siano palesemente in contrasto con lo stato di morbosità dichiarato.
Tale facoltà di rescindere un rapporto di lavoro anche durante il periodo di malattia del dipendente, avviene dunque in deroga alla normativa generale che disciplina le modalità del licenziamento; la giurisprudenza infatti prevede che il licenziamento comunicato durante il periodo di comporto sia inefficace per tutta la durata della malattia o comunque fino alla scadenza del comporto stesso, che rimane ad ogni modo una delle ipotesi per le quali è possibile la sospensione del rapporto di lavoro. (fonte: www.lavoronews.it).
03/11/08
Cassazione: da licenziare chi si fa timbrare il cartellino da un collega, anche se non c'è danno per l'azienda
Linea dura della Cassazione contro i dipendenti che si fanno timbrare il cartellino dai colleghi. Per i giudici, infatti, in casi del genere si perde il posto di lavoro. La Corte (sezione lavoro sentenza 26239/2009) sottolinea che il licenziamento, risulta aquo anche se all'azienda non deriva "un danno economico" giacchè è sufficiente il fatto che si sia realizzata una "lesione dei doveri di lealta'" nei confronti dell'azienda. 19/10/08
Uscita in libreria: Guida Pratica Lavori a tempo & a termine
Tutti i rapporti di lavori atipici alla luce delle novità contenute nel Pacchetto Welfare (legge 247/2007): le procedure e le indicazioni operative per una gestione realmente flessibile ed efficace dei lavoratori, la disciplina previdenziale e tutte le problematiche fiscali relative a: contratto a termine, part time, apprendistato, inserimento, distacco, somministrazione di lavoro, lavoro a progetto, job sharing, lavoro intermittente. Prezzo: euro 36,00. Pagine: 450.18/10/08
Corte di Cassazione: confermata la responsabilità penale dell'imprenditore in caso di infortunio
Con sentenza n. 38819 del 14 ottobre 2008, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale dell'amministratore di una società per le lesioni gravi colpose nei confronti di un dipendente che si era ferito pulendo una macchina industriale. A detta della Massima Corte, il datore di lavoro deve ispirare la sua condotta alle acquisizioni della miglior scienza ed esperienza per fare in modo che il lavoratore sia posto in condizioni di operare con assoluta sicurezza. Inoltre, l'imprenditore è tenuto ad adottare, nell'esercizio dell'impresa, misure che, secondo le particolarità del lavoro, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.16/10/08
Cassazione: no all'assegnazione del lavoratore a mansioni più elementari anche se equivalenti
La Corte di Cassazione (Sent. 24293/2008) chiamata a decidere sul caso di un presunto illegittimo spostamento di un lavoratore all'interno dell'azienda, ha confermato la Sentenza di prime cure evidenziando che "la sentenza impugnata non ha mai affermato che la nozione di equivalenza delle mansioni di cui all'art. 2103 c.c. sia ancorata alle possibilità o meno di sviluppo di carriera del dipendente nei cui confronti il datore di lavoro ha esercitato lo ius variandi, ma, richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, ha esclusivamente posto in evidenza – oltre al dato definito oggettivo, rappresentato dall'appartenenza di ambedue i tipi di mansione, di provenienza e di destinazione, al medesimo livello di inquadramento contrattuale – il principio che le mansioni di destinazione 'devono consentire l'utilizzazione ovvero il perfezionamento e l'accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizia acquisite nella fase pregressa del rapporto'"."Quindi, - ha aggiunto la Corte -, con giudizio di fatto, incensurabile in cassazione in quanto congruamente motivato sulla base dell'analisi degli elementi acquisiti, la Corte territoriale ha adeguatamente valutato le mansioni di provenienza come più ricche di quelle di destinazione, anche perché svolte in collegamento e in collaborazione con altri uffici della società e connotate da non indifferenti occasioni di crescita professionale mentre quelle di destinazione sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi 'in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente'". Diritto del lavoro
Il diritto del lavoro è quella branca del diritto che si occupa del rapporto di lavoro individuale e quindi di quel complesso di norme che disciplinano i rapporti tra il lavoratore ed il datore di lavoro. Nell'ambito del diritto del lavoro si comprende anche il diritto sindacale relativo agli interessi collettivi dei lavoratori. In questa pagina vi proponiamo una selezione di notizie che trattano l'argomento e segnaliamo alcuni siti che trattano in modo specifico il diritto del lavoro.
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